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Anno 2013 e progressione di carriera: La Cassazione si pronuncia sulla validità giuridica, ma non economica


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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla spinosa questione del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. Questa pronuncia, nata dalla ricostruzione di carriera di due casi analoghi (uno docente, uno ATA), riuniti in un'unica decisione, stabilisce importanti principi in merito agli effetti del blocco delle progressioni economiche introdotto dal D.L. 78/2010 e recepito dal D.P.R. 122/2013.

Su cosa si è pronunciata la Cassazione?

La questione centrale riguardava l'esclusione dell'anno 2013 dai conteggi utili per la progressione stipendiale e giuridica del personale immesso in ruolo, a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate in quel periodo.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la norma bloccava l'utilità dell'anno 2013 a fini stipendiali (economici), ma non a fini giuridici. Questo significa che l'anzianità maturata nel 2013 può essere riconosciuta giuridicamente, contribuendo a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente. Tuttavia, essa non può essere utilizzata per far avanzare la fascia stipendiale, a meno che non intervenga espressamente la contrattazione collettiva per quella specifica annualità – cosa che, a differenza del 2011 e 2012, non è avvenuta per il 2013.

L'iter dei ricorsi

È interessante ripercorrere l'iter giudiziario che ha portato a questa decisione:

  • Primo Grado (Tribunale di Lucca): Il Tribunale aveva respinto la richiesta, sostenendo che la normativa escludeva ogni valore all'attività svolta nel 2013, sia sotto il profilo giuridico che economico.

  • Corte d'Appello di Firenze: Questa Corte aveva accolto il ricorso, affermando che il blocco retributivo doveva ritenersi di natura temporanea e limitato alla sospensione degli incrementi economici, senza intaccare la valenza giuridica del servizio prestato. Secondo la Corte fiorentina, un'interpretazione della norma che privasse il 2013 di qualunque effetto avrebbe prodotto un danno strutturale e permanente alla carriera del lavoratore, in contrasto con i principi costituzionali sanciti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.


Cosa implica questa sentenza per i docenti?

In sintesi, l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente. Resta escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Questa pronuncia della Cassazione conferma, dunque, la validità giuridica del servizio prestato nel 2013, pur mantenendo il blocco sul fronte economico, in attesa di future e auspicabili previsioni contrattuali che possano recuperare anche questo aspetto.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi futuri e sull'impatto di questa sentenza sulle vostre carriere.


lo Studio Legale Golinelli è comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni chiamando al numero 0321 623334 o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 351 6320274, oppure inviando un'email a avv.golinelli@studiolegalegolinelli.it

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