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La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) - Chiarimenti sul diritto e le procedure di richiesta per il personale precario



Si forniscono delucidazioni in merito alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD), una componente accessoria del compenso docente erogata mensilmente, il cui ammontare è pari a €174,50.

Tradizionalmente, la normativa ha previsto l'erogazione della RPD principalmente al personale docente di ruolo o con contratti a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Tale impostazione ha generato una disuguaglianza di trattamento per il personale docente precario con contratti a tempo determinato di breve durata, saltuari, e per coloro impiegati con contratti per "supplenze COVID".


Conferma Giurisprudenziale del Diritto alla RPD per i Contratti Brevi e Saltuari

È opportuno segnalare che, attraverso recenti pronunce giurisprudenziali, inclusa quella della Corte di Cassazione, è stato consolidato il principio secondo cui il diritto alla corresponsione della RPD si estende anche al personale docente che ha stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie o contratti per "supplenze COVID".


Questa interpretazione rappresenta un'evoluzione significativa, riconoscendo la parità di dignità lavorativa e retributiva per tutte le categorie di docenti, indipendentemente dalla tipologia o dalla durata del contratto. Le numerose azioni legali promosse da singoli docenti e rappresentanze sindacali hanno contribuito in modo determinante a stabilire questa posizione, evidenziando l'assenza di valide giustificazioni per una disparità di trattamento.

Fondamento del Diritto

La RPD costituisce un elemento retributivo accessorio strettamente legato alla funzione docente. L'assenza di differenze nelle mansioni svolte da parte del personale docente, indipendentemente dalla durata del contratto, ha portato la giurisprudenza a ritenere discriminatoria la mancata erogazione di tale emolumento ai docenti con contratti a termine di breve durata.

Procedure per la Richiesta della RPD Arretrata

Il personale docente precario che non abbia percepito la RPD in relazione a contratti brevi e saltuari o "supplenze COVID" ha la facoltà di avviare le procedure per il recupero degli arretrati.

I requisiti per la presentazione del ricorso includono:

  • Qualifica di docente di ruolo o precario.

  • Aver stipulato, durante il periodo di precariato, contratti per supplenze brevi e saltuarie (escludendo i contratti fino al 31 agosto o al 30 giugno) o contratti per "supplenze COVID".

Le fasi principali per l'azione legale sono le seguenti:

  1. Invio della Diffida: Il soggetto interessato è tenuto a inviare una diffida al Ministero dell'Istruzione tramite raccomandata A/R. È indispensabile conservare copia cartacea della diffida e le relative ricevute di invio e consegna (PEC/raccomandata A/R).

  2. Proposizione del Ricorso: Trascorsi i termini previsti dalla diffida (generalmente 30-60 giorni), e in assenza di riscontro o di adempimento, sarà opportuno conferire mandato a un legale per la proposizione del ricorso giudiziale. La documentazione conservata sarà fondamentale per l'istruttoria.


Si raccomanda di consultare i siti web delle principali organizzazioni sindacali del comparto scuola, le quali offrono modelli di diffida, servizi di consulenza legale e informazioni dettagliate sulle procedure e le tempistiche.

Questo riconoscimento giurisprudenziale della RPD per tutto il personale docente precario rappresenta un significativo progresso verso una maggiore equità e una più completa valorizzazione della professione docente.


Se ritenete di trovarvi in questa situazione è possibile contattare lo Studio Legale Golinelli per una valutazione preliminare chiamando al numero 0321 623334 o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 351 6320274, oppure inviando un'email a avv.golinelli@studiolegalegolinelli.it

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