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Compenso del CTU e accertamento tecnico preventivo: quando il precetto è illegittimo.




















Ricevere un atto di precetto è un’esperienza destabilizzante. Succede spesso che professionisti o consulenti tecnici tentino il recupero forzoso dei propri compensi senza verificare se il titolo consenta davvero l’esecuzione.


Ma è davvero così automatico dover pagare? Una recente sentenza del Tribunale di Milano dimostra che no, non sempre.


Il caso concreto

Nel caso esaminato, una nostra assistita si è vista notificare un precetto per oltre 4.000 euro da un CTU nominato in un accertamento tecnico preventivo.

Il punto centrale? Il decreto di liquidazione aveva posto il pagamento a carico della parte che aveva promosso l’ATP, non della nostra cliente. Nonostante ciò, il CTU aveva deciso di procedere ugualmente in via esecutiva.

Da qui l’opposizione.


Il ragionamento del Tribunale

Il Giudice ha chiarito un passaggio fondamentale spesso ignorato nella prassi:

  • il decreto di liquidazione quantifica il credito,

  • ma è titolo esecutivo solo contro il soggetto indicato come obbligato.

Nel caso dell’accertamento tecnico preventivo:

  • la prestazione del CTU è funzionale all’interesse di una sola parte;

  • non esiste un’obbligazione solidale automatica tra le parti;

  • la solidarietà nasce solo nel giudizio di merito e solo se l’ATP viene utilizzato.

Se il CTU intende agire contro altri soggetti, deve prima ottenere una pronuncia di condanna.


Perché questa vittoria è importante per i clienti

Questa decisione è estremamente rilevante perché:

  • impedisce esecuzioni arbitrarie;

  • tutela chi subisce richieste di pagamento non dovute;

  • dimostra che non ogni precetto è legittimo solo perché “firmato dal Tribunale”.

In ambito civile (e lavoristico) la verifica del titolo esecutivo è spesso la chiave per fermare azioni ingiuste.


📌 Conclusione

Davanti a un atto di precetto, il tempo è decisivo. Ma ancora più decisiva è la strategia.


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