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Assenza alla visita fiscale e sanzioni disciplinari: quando il licenziamento è sproporzionato rispetto al CCNL

6 giorni fa
Tempo di lettura: 3 min





















Nel nostro studio legale analizziamo frequentemente le delicate dinamiche legate ai controlli datoriali durante i periodi di malattia del dipendente. Tra gli aspetti più complessi della materia vi sono senz'altro la corretta esecuzione delle visite mediche di controllo e le conseguenze disciplinari derivanti dalle contestazioni di irreperibilità del lavoratore presso il proprio domicilio.


Con la recente sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) è tornata a pronunciarsi sull'efficacia probatoria dei verbali redatti dai medici fiscali, sulle modalità di giustificazione dell'allontanamento dal domicilio per cure mediche e sui limiti al potere di licenziamento in presenza di sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva.


Il fatto: la vicenda processuale in sintesi

Un dipendente era stato licenziato per giusta causa a seguito dell'addebito di tre presunte irreperibilità in occasione di visite mediche di controllo domiciliare disposte dall'INPS:


  1. In due occasioni, i verbali recavano l'annotazione "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo".


  2. In una terza occasione, l'assenza dal domicilio era dipesa dall'effettuazione di una seduta di terapia/fisioterapia, senza tuttavia la previa comunicazione formale all'azienda.


I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano annullato il recesso espulsivo, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'efficacia di piena prova del verbale (art. 2700 c.c.) e la non giustificabilità dell'assenza dal domicilio senza previa comunicazione.


Il principio di diritto: la decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso datoriale, confermando integralmente la decisione di merito. I punti nodali chiariti dalla Corte possono essere così sintetizzati:


  • Valore probatorio del verbale del medico fiscale (art. 2700 c.c.):


    • Il verbale del medico convenzionato INPS fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


    • Qualora l'annotazione presenti formulazioni ambigue o valutative (come la dicitura "sconosciuto/irreperibile") o laddove residuino incertezze sull'effettiva individuazione dell'indirizzo rispetto all'assenza del soggetto, il giudice di merito può liberamente valutare il quadro indiziario complessivo senza necessità di proporre querela di falso.


  • Onere della prova sul licenziamento disciplinare:


    • In materia di recesso espulsivo, spetta al datore di lavoro provate la sussistenza del fatto contestato (ex art. 5 L. 604/1966).


    • Non è sufficiente invocare il regime di perdita dell'indennità previdenziale (previsto nei rapporti tra lavoratore e INPS) per traslare sul lavoratore l'onere probatorio circa l'incolpevolezza dell'assenza ai fini disciplinari.


  • Mancata comunicazione dell'assenza per cure mediche e contrattazione collettiva:


    • L'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a prestazioni o visite sanitarie, pur in assenza della preventiva comunicazione prescritta dal CCNL, integra un'infrazione dei doveri informativi.


    • Tuttavia, quando il CCNL di settore (nella fattispecie, Chimico-Farmaceutico) punisce l'assenza ingiustificata priva di recidiva con sanzioni meramente conservative, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria.


    • L'inquadramento della condotta all'interno della griglia sanzionatoria definita dalle parti sociali rispetta il principio di proporzionalità espresso dal diritto vivente e confermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 128/2024).


I risvolti pratici per aziende e lavoratori

La decisione offre spunti operativi di grande rilievo per la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro e dei procedimenti disciplinari:


Per la gestione aziendale (Datore di Lavoro)

  • Verifica preliminare della contestazione: Prima di intimare un licenziamento per irreperibilità alla visita fiscale, occorre analizzare con precisione il contenuto dei verbali INPS, verificando che la condotta sia chiaramente provata e priva di ambiguità testuali.


  • Analisi puntuale del CCNL applicato: È fondamentale verificare le tabelle disciplinari della contrattazione collettiva. Se il contratto collettivo riconduce la singola mancanza nell'alveo delle sanzioni conservative (es. multa, sospensione), l'intimazione del licenziamento espone l'azienda a un elevato rischio di annullamento con obbligo di reintegrazione.


  • Istruttoria e contestazione: In presenza di contestazioni per mancata comunicazione preventiva di assenza dal domicilio per cure, occorre valutare la presenza di eventuali recidive o specifici elementi di gravità prima di procedere al recesso.


Per la tutela del lavoratore

  • Tempestività della documentazione: In caso di impossibilità a presenziare al domicilio per ragioni sanitarie, il lavoratore ha l'onere di conservare ogni referto o attestato idoneo a dimostrare l'effettiva sottoposizione a visite, terapie o accertamenti.


  • Adempimenti informativi: È sempre raccomandabile comunicare preventivamente all'azienda e all'INPS qualsiasi allontanamento dall'abitazione durante le fasce d'reperibilità, per evitare l'insorgere di addebiti disciplinari.

Nota: L'applicazione pratica dei principi enunciati dalla giurisprudenza varia in relazione alle specificità del singolo contratto collettivo e alle circostanze del caso concreto.

Conclusione

La pronuncia n. 22621/2026 della Suprema Corte conferma la centralità del contratto collettivo nella graduazione delle sanzioni disciplinari. Se da un lato resta fermo l'obbligo del lavoratore di rispettare le regole di reperibilità e informazione, dall'altro le aziende sono tenute a un rigoroso riscontro della gravità dell'illecito prima di adottare la misura massima del licenziamento.


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