Assenza alla visita fiscale e sanzioni disciplinari: quando il licenziamento è sproporzionato rispetto al CCNL

Nel nostro studio legale analizziamo frequentemente le delicate dinamiche legate ai controlli datoriali durante i periodi di malattia del dipendente. Tra gli aspetti più complessi della materia vi sono senz'altro la corretta esecuzione delle visite mediche di controllo e le conseguenze disciplinari derivanti dalle contestazioni di irreperibilità del lavoratore presso il proprio domicilio.
Con la recente sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) è tornata a pronunciarsi sull'efficacia probatoria dei verbali redatti dai medici fiscali, sulle modalità di giustificazione dell'allontanamento dal domicilio per cure mediche e sui limiti al potere di licenziamento in presenza di sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva.
Il fatto: la vicenda processuale in sintesi
Un dipendente era stato licenziato per giusta causa a seguito dell'addebito di tre presunte irreperibilità in occasione di visite mediche di controllo domiciliare disposte dall'INPS:
In due occasioni, i verbali recavano l'annotazione "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo".
In una terza occasione, l'assenza dal domicilio era dipesa dall'effettuazione di una seduta di terapia/fisioterapia, senza tuttavia la previa comunicazione formale all'azienda.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano annullato il recesso espulsivo, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'efficacia di piena prova del verbale (art. 2700 c.c.) e la non giustificabilità dell'assenza dal domicilio senza previa comunicazione.
Il principio di diritto: la decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso datoriale, confermando integralmente la decisione di merito. I punti nodali chiariti dalla Corte possono essere così sintetizzati:
Valore probatorio del verbale del medico fiscale (art. 2700 c.c.):
Il verbale del medico convenzionato INPS fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Qualora l'annotazione presenti formulazioni ambigue o valutative (come la dicitura "sconosciuto/irreperibile") o laddove residuino incertezze sull'effettiva individuazione dell'indirizzo rispetto all'assenza del soggetto, il giudice di merito può liberamente valutare il quadro indiziario complessivo senza necessità di proporre querela di falso.
Onere della prova sul licenziamento disciplinare:
In materia di recesso espulsivo, spetta al datore di lavoro provate la sussistenza del fatto contestato (ex art. 5 L. 604/1966).
Non è sufficiente invocare il regime di perdita dell'indennità previdenziale (previsto nei rapporti tra lavoratore e INPS) per traslare sul lavoratore l'onere probatorio circa l'incolpevolezza dell'assenza ai fini disciplinari.
Mancata comunicazione dell'assenza per cure mediche e contrattazione collettiva:
L'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a prestazioni o visite sanitarie, pur in assenza della preventiva comunicazione prescritta dal CCNL, integra un'infrazione dei doveri informativi.
Tuttavia, quando il CCNL di settore (nella fattispecie, Chimico-Farmaceutico) punisce l'assenza ingiustificata priva di recidiva con sanzioni meramente conservative, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria.
L'inquadramento della condotta all'interno della griglia sanzionatoria definita dalle parti sociali rispetta il principio di proporzionalità espresso dal diritto vivente e confermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 128/2024).
I risvolti pratici per aziende e lavoratori
La decisione offre spunti operativi di grande rilievo per la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro e dei procedimenti disciplinari:
Per la gestione aziendale (Datore di Lavoro)
Verifica preliminare della contestazione: Prima di intimare un licenziamento per irreperibilità alla visita fiscale, occorre analizzare con precisione il contenuto dei verbali INPS, verificando che la condotta sia chiaramente provata e priva di ambiguità testuali.
Analisi puntuale del CCNL applicato: È fondamentale verificare le tabelle disciplinari della contrattazione collettiva. Se il contratto collettivo riconduce la singola mancanza nell'alveo delle sanzioni conservative (es. multa, sospensione), l'intimazione del licenziamento espone l'azienda a un elevato rischio di annullamento con obbligo di reintegrazione.
Istruttoria e contestazione: In presenza di contestazioni per mancata comunicazione preventiva di assenza dal domicilio per cure, occorre valutare la presenza di eventuali recidive o specifici elementi di gravità prima di procedere al recesso.
Per la tutela del lavoratore
Tempestività della documentazione: In caso di impossibilità a presenziare al domicilio per ragioni sanitarie, il lavoratore ha l'onere di conservare ogni referto o attestato idoneo a dimostrare l'effettiva sottoposizione a visite, terapie o accertamenti.
Adempimenti informativi: È sempre raccomandabile comunicare preventivamente all'azienda e all'INPS qualsiasi allontanamento dall'abitazione durante le fasce d'reperibilità, per evitare l'insorgere di addebiti disciplinari.
Nota: L'applicazione pratica dei principi enunciati dalla giurisprudenza varia in relazione alle specificità del singolo contratto collettivo e alle circostanze del caso concreto.
Conclusione
La pronuncia n. 22621/2026 della Suprema Corte conferma la centralità del contratto collettivo nella graduazione delle sanzioni disciplinari. Se da un lato resta fermo l'obbligo del lavoratore di rispettare le regole di reperibilità e informazione, dall'altro le aziende sono tenute a un rigoroso riscontro della gravità dell'illecito prima di adottare la misura massima del licenziamento.




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